Intermediazione assicurativa

Di seguito, le fattispecie di attività che caratterizzano l'intermediazione assicurativa.

Le attività di collocamento:

  • Consulenza pre-contrattuale (fornire quotazioni, descrivere le caratteristiche delle diverse polizze);
  • Attività di sottoscrizione della proposta (raccolta firma, definizione della strategia di investimento).

Le attività di post vendita:

  • Cambio di strategia di investimento e/o Banca depositaria;
  • Richiesta di messa a pegno;
  • Cessione della contraenza;
  • Versamento aggiuntivo;
  • Riscatto parziale o totale (in caso di disinvestimento o decesso dell’assicurato);
  • Assistenza fornita ai beneficiari volta all’incasso della prestazione assicurativa al verificarsi dell’evento morte.

In base all'art. 119 del CAP (Codice Assicurazioni Private), solo il Broker è autorizzato all'attività di intermediazione di "contratti non standardizzati", mentre Banche e SIM possono svolgere, per legge, solo attività di intermediazione di "contratti standardizzati"

Il Broker, nello svolgere l'attività di intermediazione così come prevista dalla normativa primaria (il suddetto Codice di Assicurazione Private) e secondaria (i regolamenti IVASS) offre importanti tutele e garanzie al cliente finale. A fronte di questo impegno, e sempre nell'ottica di tutelare il cliente finale, la legge impone al Broker la sottoscrizione di una polizza di responsabilità professionale con caratteristiche di copertura dettate dalla legge stessa. Il Broker, inoltre, è l'unico intermediario che offre un livello di garanzia ulteriore al cliente in quanto assistito da un fondo di garanzia.

Il Broker serve anche per evitare alla banca problematiche legate all'abuso di intermediazione assicurativa.